[1]Domande, dichiarazioni e ricorsi

[2](1) Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che vengono presentati in attuazione del presente Accordo, a una Autorita' competente, Istituzione competente o Organismo di collegamento di una Parte, sono considerate come domande, dichiarazioni o ricorsi presentati alla corrispondente Autorita' competente, Istituzione competente od Organismo di collegamento dell'altra Parte. (2) I ricorsi che devono essere presentati entro un termine prescritto a una Autorita' competente o Istituzione competente di una Parte sono considerati come presentati in termine, se essi sono stati presentati entro lo stesso termine a una corrispondente Autorita' competente o Istituzione competente dell'altra Parte. In tal caso l'Autorita' o Istituzione cui i ricorsi sono stati presentati, li trasmette senza indugio all'Autorita' competente o all'Istituzione competente dell'altra Parte.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art21 · fonte del testo