[1]amministrativo e scambio di informazioni

[2]Le Autorita' Competenti:

  • a)concorderanno le procedure per l'attuazione del presente Accordo attraverso un accordo amministrativo;
  • b)si scambieranno le informazioni relative alle misure prese per l'applicazione di questo Accordo;
  • c)si scambieranno le informazioni su tutte le modifiche delle rispettive legislazioni che possono incidere sull'applicazione di questo Accordo;
  • d)nomineranno gli organismi di collegamento per facilitare ed accelerare l'attuazione di questo accordo attraverso l'accordo amministrativo.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;98~accordo-art17 · fonte del testo