delle domande di assistenza Un'autorita' designata, cui sia rivolta una domanda di assistenza ai sensi degli articoli 13 e 14 della presente Convenzione, puo' rifiutarsi di darle seguito solo se: a. la domanda e' incompatibile con le competenze, nel campo della protezione dei dati, delle autorita' abilitate a rispondere b. la domanda non e' conforme alle disposizioni della presente Convenzione c. il dar seguito alla domanda sarebbe incompatibile con la sovranita', la sicurezza o l'ordine pubblico della Parte che l'ha designata, o con i diritti e le liberta' fondamentali delle persone che ricadono sotto la giurisdizione di tale Parte.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art16 · fonte del testo