Le somme corrisposte dal Governo romeno a norma dell'articolo 3 dell'accordo saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Qualora detti importi risultassero superiori alle erogazioni effettuate in base ai criteri indicati dall'articolo 3, l'ammontare eccedente verra' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione dei valori determinati.

Testo vigente dal 30 novembre 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-10-09;979~art4 · fonte del testo