[1]esclusi dal trasporto

[2]Sono esclusi dal trasporto:

  • a)gli oggetti il cui trasporto non e' consentito, sia pure su uno solo dei territori da percorrere;
  • b)gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori da percorrere;
  • c)gli oggetti che per le loro dimensioni, la loro massa o il loro condizionamento, non si prestano al trasporto richiesto, a causa degli impianti o del materiale anche di una sola delle ferrovie interessate;
  • d)le materie e gli oggetti esclusi dal trasporto conformemente al Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi, salvo le deroghe previste nell'articolo 5, par. 2.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~art4 · fonte del testo