[1]esclusi

[2]Sono esclusi dal trasporto a bagaglio:

  • a)gli oggetti il cui trasporto e' proibito, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere;
  • b)gli oggetti il cui trasporto e' riservato all'amministrazione postale, sia pure su uno solo dei territori che il bagaglio deve percorrere;
  • c)le merci destinate al commercio;
  • d)gli oggetti ingombranti o di una massa eccessiva;
  • e)le materie e gli oggetti pericolosi, in particolare le armi cariche, le materie e gli oggetti esplosivi o infiammabili, le materie comburenti, velenose, radioattive e corrosive nonche' le sostanze ripugnanti o che possono causare infezione; le tariffe internazionali possono ammettere al trasporto a bagaglio, sotto condizione, alcune di tali materie ed oggetti.

Testo vigente dal 30 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976~appendice-a-art18 · fonte del testo