[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente ma ciascuno Stato contraente potra', entro il 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal quinto anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica, notificarne la cessazione all'altro Stato contraente, per via diplomatica, e, in tal caso, la Convenzione cessera' di avere effetto:

  • a)in Iugoslavia: relativamente alle imposte sul reddito ed alle imposte sul patrimonio, per ogni anno fiscale che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia;
  • b)in Italia: relativamente alle imposte sul reddito, per ogni periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, primo gennaio dell'anno solare successivo a quello della denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Belgrado il 24 febbraio 1982 in duplice esemplare in lingua inglese, ambedue gli esemplari facenti egualmente fede.

[2]Per la Repubblica italiana PIETRO CALAMIA

[3]Per la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia PETAR KOSTIE'

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;974~art29 · fonte del testo