Ogni eventuale controversia fra gli Stati parti dell'Accordo o fra uno o piu' di tali Stati e la Fondazione in merito all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo stesso, che non sia stato possibile comporre mediante negoziato in un termine di sei mesi, e' sottoposta ad arbitrato. In tal caso, su richiesta congiunta delle parti in causa o, in mancanza di cio', su richiesta di una sola parte, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunita' europee designa, secondo le modalita' fissate da un regolamento di procedura stabilito dagli Stati parti dell'Accordo previa consultazione della Corte di giustizia, l'organo arbitrale invitato a comporre la controversia. Gli Stati parti dell'Accordo e la Fondazione eseguono la sentenza dell'organo arbitrale.

Testo vigente dal 29 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;973~art24 · fonte del testo