[1]delle controversie

[2]Ogni controversia tra due o piu' Stati membri relativa all'interpretazione o applicazione del presente Accordo che non venga composta mediante i buoni uffici del Consiglio sara' sottoposta, su richiesta di una delle parti in causa, alla Corte internazionale di giustizia a meno che gli Stati membri interessati non giungano a concordare un altro modo per comporre la controversia entro tre mesi a partire dal momento in cui il Presidente del Consiglio ha dichiarato che la controversia non puo' essere composta mediante i buoni uffici del Consiglio stesso.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-19;427~accordo-art12 · fonte del testo