[1]1. Ai membri della Commissione Mista, agli esperti, al personale ausiliario ed al personale dei nuclei tecnico-operativi misti, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, per l'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente Convenzione, e' garantita l'immunita' personale e l'inviolabilita' dei documenti ufficiali, dei carteggio e dei timbri che portano seco.

[2]2. Le persone di cui al punto 1 del presente Articolo, nell'esecuzione dei lavori sul confine, durante la permanenza nel territorio dell'altra Parte contraente, possono - se del caso - indossare l'uniforme ma debbono essere disarmate.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art15 · fonte del testo