• 1)Qualora una domanda iscritta di prestazioni, un ricorso o qualsiasi altra dichiarazione prevista dalla legislazione di uno Stato contraente sia presentata all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente che sia competente a ricevere simili richieste, ricorsi o dichiarazioni in forza della legislazione di quest'altro Stato contraente, questa domanda di prestazione, ricorso o dichiarazione sara' considerata come presentata nella stessa data all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'organismo di collegamento del primo Stato contraente e saranno gestite in conformita' alle procedure ed alla legislazione del primo Stato contraente.
  • 2)L'autorita' competente, l'istituzione competente e l'agenzia di collegamento di uno Stato contraente trasmetteranno la domanda di prestazione, il ricorso o qualsiasi altra dichiarazione presentata, conformemente al paragrafo 1 di questo Articolo, all'autorita' competente, all'istituzione competente o all'agenzia di collegamento dell'altro Stato contraente.

Testo vigente dal 8 luglio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;97~accordo-art18 · fonte del testo