1. Le istanze e gli altri documenti presentati alle Autorita' competenti e alle istituzioni di uno Stato contraente hanno lo stesso effetto come se fossero presentate alle corrispondenti Autorita' od istituzioni dell'altro Stato contraente. 2. La domanda di prestazione presentata all'istituzione di uno Stato contraente vale come domanda di prestazione presentata all'istituzione dell'altro Stato purche' l'interessato chieda espressamente di conseguire le prestazioni cui ha diritto anche in base alla legislazione dell'altro Stato. 3. I ricorsi che debbono essere presentati entro un termine prescritte, ad una autorita' o ad un'istituzione competente di uno degli Stati, sono considerati come presentati entro lo stesso termine ad una delle corrispondenti Autorita' od istituzioni dell'altra Stato. In tal caso l'Autorita' e l'istituzione cui i ricorsi sono stati presentati li trasmette senza indugio all'Autorita' o all'istituzione competente dell'altro Stato, accusandone ricevuta all'interessato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art26 · fonte del testo