[1]successiva in gruppo

[2]Due o piu' membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il consiglio accorda l'autorizzazione dopo avere preso atto dell'invio da parte di essi della dichiarazione e degli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1 dell'articolo 6. Dal momento in cui il consiglio accorda l'autorizzazione, diviene applicabile al gruppo il disposto dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6.

Testo vigente dal 28 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-12-13;967~art7 · fonte del testo