La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, ma unicamente nei confronti degli Stati che avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Essa entrera' in vigore, per ogni altro Stato, un mese dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 19 gennaio 1981

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;965~art18 · fonte del testo