La presente Convenzione entrera' in vigore un mese dopo il deposito del quinto strumento di ratifica ma soltanto nei confronti degli Stati che abbiano depositato i propri strumenti di ratifica. Essa entrera' in vigore per ogni altro Stato un mese dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art18 · fonte del testo