• 1)Qualsiasi Governo contraente potra' sempre denunciare la presente convenzione allo scadere di cinque anni dalla data in cui essa diviene operante nei suoi confronti.
  • 2)La denuncia dovra' effettuarsi con il deposito di uno strumento presso l'Organizzazione, la quale dovra' renderla nota e comunicarne la data di arrivo a tutti gli altri Governi contraenti.
  • 3)La denuncia sortira' effetto a un anno dalla data in cui sara' stata notificata all'Organizzazione, o al termine di qualsiasi altro periodo piu' lungo specificato nello strumento di denuncia.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art19 · fonte del testo