[1]ARTICOLO XVI

[2]RESPONSABILITA'

[3]1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' dell'Organizzazione nel territorio italiano, ivi comprese quelle derivanti da qualsiasi atto od omissione del personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona impiegata dall'Organizzazione nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade integralmente sull'Organizzazione stessa e non e' a carico della Repubblica Italiana.

[4]2. L'Organizzazione indennizza il Governo a fronte di:

[5]a. qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene che sia in proprieta', possesso o custodia del Governo, causato da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione, e b. qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto risarcire un terzo per la perdita o il danneggiamento della proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione.

Testo vigente dal 20 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;95~accordo-artxvi · fonte del testo