[1]Responsabilita'

[2]1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' del Segretariato sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte dei rappresentanti, dei membri del personale, degli esperti o di qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato nell'esercizio delle loro funzioni, ricade interamente sul Segretariato stesso e non sara' in carico alla Repubblica italiana. 2. Il Segretariato risarcisce il Governo nei seguenti casi:

  • a)qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprieta', possesso, locazione o custodia del Governo causata da comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esso, di un rappresentante, di un membro del personale, di un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato, e
  • b)qualsiasi perdita sostenuta dal Governo attraverso la necessita' di compensare un terzo per la perdita o il danno alla proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da comportamenti dolosi o negligenti nell'esercizio delle funzioni o in relazione ad esse di un rappresentante, un membro del personale, un esperto o qualsiasi altra persona impiegata dal Segretariato.

Testo vigente dal 24 giugno 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2020-06-05;63~accordo-art4 · fonte del testo