[1]ARTICOLO VI

[2]L'UFFICIO E I SUOI BENI

[3]1. L'Ufficio gode dell'immunita' da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunita' di quest'ultimo.

[4]2. L'Ufficio non gode dell'immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:

  • a)in relazione alle controversie derivanti da contratti - diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento dell'Organizzazione sul personale - senza clausola compromissoria, di cui l'Organizzazione e' parte;
  • b)in relazione a una domanda riconvenzionale o a un'istanza direttamente connessa a un procedimento giudiziario avviato dall'Ufficio;
  • c)in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprieta' dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo e' coinvolto.

[5]3. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi, ovunque si trovino, sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

Testo vigente dal 20 luglio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2022-07-12;95~accordo-artvi · fonte del testo