[1]ARTICOLO VI

[2]L'UFFICIO E I SUOI BENI

[3]1. L'Ufficio gode dell'immunita' da ogni forma di procedimento giudiziario relativo ad atti di natura pubblica o privata, salvo che nei casi particolari in cui il Direttore dell'Ufficio abbia rinunciato alla immunita' di quest'ultimo.

[4]2. L'Ufficio non gode dell'immunita' giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:

[5]a. in relazione a una domanda riconvenzionale o domanda direttamente connessa a procedimenti giudiziari avviati dall'Ufficio;

[6]b. in relazione a una causa civile di terzi per danno derivante da un sinistro causato da un veicolo di proprieta' dell'Ufficio, o utilizzato per conto dell'Ufficio o in relazione a una violazione del codice della strada in cui il suddetto veicolo e' coinvolto.

[7]2. I beni dell'Ufficio e i suoi archivi sono immuni da perquisizione, sequestro, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di ingerenza.

Testo vigente dal 19 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;94~accordo-artvi · fonte del testo