[1]ARTICOLO IV
[2]PROTEZIONE DELLA SEDE
[3]1. Le competenti Autorita' italiane adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tranquillita' della Sede.
Testo vigente dal 20 luglio 2022
[1]ARTICOLO IV
[2]PROTEZIONE DELLA SEDE
[3]1. Le competenti Autorita' italiane adottano le misure necessarie a garantire la sicurezza e la tranquillita' della Sede.
Testo vigente dal 20 luglio 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2022-07-12;95~accordo-artiv · fonte del testo
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