[1]Protezione della sede

[2]Le autorita' competenti adottano le misure ritenute necessarie per la protezione dei locali e per il mantenimento dell'ordine in prossimita' degli stessi. Su richiesta del Direttore, le autorita' competenti potranno applicare le stesse misure all'interno dei locali.

Testo vigente dal 15 giugno 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-05-19;66~accordo-art8 · fonte del testo