[1]Art. VIII.

[2]Le Parti convengono che le questioni riguardanti la protezione e il possesso dei diritti di Proprieta' Intellettuale creati e gestiti dalle Organizzazioni Cooperanti nel quadro del presente Accordo saranno di esclusiva responsabilita', e approvate, dalle Organizzazioni Cooperanti coinvolte.

Testo vigente dal 26 giugno 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-06-01;95~accordo-artviii · fonte del testo