[1]Proprieta' intellettuale

[2]1.Le parti ribadiscono il valore dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprieta' intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni e modelli industriali, alle privative e ai brevetti per ritrovati vegetali, e al loro rispetto, in conformita' dei piu' elevati standard internazionali cui le parti hanno rispettivamente aderito. 2.Le parti convengono di scambiarsi informazioni e condividere esperienze su questioni in materia di proprieta' intellettuale relative all'amministrazione, alla protezione e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, ricorrendo ad adeguate forme di cooperazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 2020

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;136~art21 · fonte del testo