Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attivita', e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456. La sanzione prevista dal comma 1 e' diminuita fino alla meta' se il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.

Testo vigente dal 4 luglio 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2011-06-14;95~art7 · fonte del testo