Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed a ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)ogni deposito di strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 11;
  • d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 6;
  • e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 8;
  • f)ogni dichiarazione e notificazione ricevute in applicazione delle disposizioni dell'articolo 13;
  • g)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14;
  • h)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 15 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' effetto.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;949~convenzione-art16 · fonte del testo