[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni e per provenire le evasioni fiscali in materia d'imposte sulle successioni.

[2]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposta sulle successioni, hanno nominato a questo scopo come loro rispettivi plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana; ed

[5]IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

[6]John FOSTER DULLES, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America; i quali, essendosi scambiate le rispettive credenziali ed avendole trovate in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:

[7]Articolo I

[8]1. La presente Convenzione si riferisce alle seguenti imposte applicate sui trasferimenti per causa di morte:

  • a)Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America: l'imposta federale sulle successioni (Federal estate fax), e
  • b)Per quanto riguarda l'Italia: l'imposta sulle successioni e l'imposta sull'asse ereditario globale netto. 2. La presente Convenzione si estende ad ogni altra imposta sull'asse ereditario o sulle successioni, di carattere sostanzialmente analogo, applicata dall'uno o l'altro degli Stati contraenti posteriormente alla data della firma della presente Convenzione.

Testo vigente dal 25 agosto 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1956-07-19;943~arti · fonte del testo