1. Le Parti sosterranno autonomamente tutte le spese connesse alla realizzazione del presente Accordo se non diversamente specificato nel medesimo o in ogni fattispecie concreta. Tuttavia, ogni attivita' effettuata nell'ambito del presente Accordo sara' soggetta alla programmazione di bilancio ed alla disponibilita' dei fondi delle Parti. 2. La Parte ospitante garantira' i trattamenti medici di emergenza ai membri della Parte inviante nonche' i servizi di trasporto sul proprio territorio. 3. La Parte inviante ricoprira' le spese per:

  • 1)il trasporto della propria delegazione per/da il luogo di visita nel territorio della Parte ospitante;
  • 2)la formalizzazione dei necessari documenti di ingresso richiesti dalla Parte ospitante;
  • 3)vitto e alloggio sul territorio dello Parte ospitante.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;94~accordo-art8 · fonte del testo