[1]Articolo XI

[2]Ogni controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o del suo Annesso sara' oggetto - in primo luogo - di consultazione diretta fra le imprese interessate o fra le autorita' aeronautiche od infine fra i rispettivi Governi. Nel caso in cui nessuno di questi procedimenti conduca ad una composizione, la controversia sara' sottoposta ai mezzi di regolamento pacifico, riconosciuti dal diritto internazionale.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artxi · fonte del testo