[1]Articolo XI

[2]1. Qualora sorga una controversia fra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporta mediante le consultazioni dirette previste nell'articolo VII. 2. Se le Parti contraenti non riescano a conseguire un accordo mediante le suddette consultazioni:

  • a)essa possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente; o
  • b)se non sono d'accordo su cio' o se, avendo convenuto di deferire la controversia un Tribunale arbitrale, non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte contraente possono sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Avviazione civile internazionale, o in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione, o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte internazionale di giustizia. 3. Le Parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo. 4. Se e fino a quando una o l'altra delle Parti contraenti, o un'impresa designata dall'una o dall'altra Parte contraente, non si uniformano alle decisioni prese in base a, quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare alla Parte contraente inadempiente o all'impresa designata da detta Parte contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso dal presente Accordo.

Testo vigente dal 17 gennaio 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-12-03;1805~artxi · fonte del testo