[1]Articolo II

[2]Ciascuna delle Parti contraenti concede all'altra Parte i diritti precisati nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di istituire i servizi aerei descritti in tale Annesso, i quali saranno indicati in appresso con la espressione "servizi convenuti".

Testo vigente dal 4 agosto 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artii · fonte del testo