[1]Denuncia

[2]1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei propri confronti, ciascuna parte puo' in qualsiasi momento denunciare la convenzione mediante notifica scritta al depositario.

[3]2. La denuncia di cui sopra ha effetto trascorso un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica, o in qualsiasi altra data successiva indicata nella notifica stessa.

Testo vigente dal 18 luglio 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93~convenzione-art28 · fonte del testo