L'Articolo 17 dell'Accordo viene modificato come segue: (a) Al paragrafo 1, i termini "assegno per il coniuge" e "un assegno per il coniuge" vengono eliminati ovunque essi figurino e sostituiti con il termine "assegno". (b) Al paragrafo 3 il termine "per il coniuge" viene eliminato.

Testo vigente dal 6 luglio 2015

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~protocollo-art5 · fonte del testo