L'articolo 27 dell'Accordo viene modificato come segue: (a) Il paragrafo 1 viene modificato aggiungendo alla fine dello stesso la seguente frase: "Come data di presentazione di una domanda, notifica o ricorso all'istituzione competente dell'alta Parte, si considerera' la data di presentazione delle stesse all'istituzione competente della prima Parte." (b) Il nuovo paragrafo 4 che segue viene inserito subito dopo il paragrafo 3: "Il paragrafo 1 non avra' effetti sull'applicazione delle disposizioni della legislazione italiana relative all'obbligo delle istituzioni competenti di corrispondere interessi stabiliti dalla legge sulle prestazioni previste da accordi internazionali."

Testo vigente dal 6 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-16;93~protocollo-art7 · fonte del testo