[1]ARTICOLO XV

[2]COMUNICAZIONE DI CONDANNE

[3]Ciascuna Parte annualmente invia all'altra Parte copia delle sentenze irrevocabili di condanna, pronunciate dalle proprie Autorita' giudiziarie, nei confronti dei cittadini di tale ultima Parte che risiedono sul suo territorio.

Testo vigente dal 24 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;93~allegato-artxv · fonte del testo