[1]TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL CILE

[2]La Repubblica Italiana e la Repubblica del Cile, qui di seguito denominate le Parti, desiderando sviluppare la collaborazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo I Obbligo di estradare

[4]Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, secondo le disposizioni e le condizioni stabilite nel presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalla Autorita' Giudiziaria dell'altra Parte, in quanto e' stato iniziato nei loro confronti un procedimento penale o per essere state condannate ad una pena detentiva o restrittiva della liberta' personale.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-arti · fonte del testo