personale distaccato che infrangera' le disposizioni di legge del Paese ospitante sara' escluso, insindacabilmente, dai corsi o dai periodi di atdestramento. Le Autorita' militari del Paese ospitante forniranno, in ogni caso, assistenza nello svolgimento delle procedure amminitrative applicabili.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-03-24;93~accordo-art7 · fonte del testo