1. Durante il soggiorno sul territorio del Paese della parte ospitante, il personale militare dell'altra parte sara' subordinato alle proprie autorita' militari, tramite:

  • a)l'addetto militare presso l'ambasciata della Repubblica di Polonia a Roma, per il personale polacco;
  • b)l'addetto della difesa presso l'ambasciata della Repubblica italiana a Varsavia, per il personale italiano. 2. Nel caso di infrazione ai regolamenti di disciplina militare da parte di personale militare ospitato sul territorio del Paese ospitante, questo membro potra' essere rinviato nel proprio Paese. In tale caso le autorita' militari competenti delle due parti collaboreranno tra di loro.

Testo vigente dal 12 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-22;191~accordo-art5 · fonte del testo