I trasferimenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 verranno effettuati senza indebito ritardo, e comunque entro tre mesi dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Detti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile ai tassi di cambio in vigore per le transazioni correnti alla data in cui il trasferimento viene effettuato. Per valuta convertibile s'intende ogni valuta comunemente impiegata per effettuare pagamenti per le transazioni internazionali e comunemente scambiata nei principali mercati internazionali dei cambi.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;93~accordo-art9 · fonte del testo