PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONI ARTICOLO 14. Ciascuna Parte, al fine di assecondare l'azione dei poteri pubblici a favore della conoscenza della protezione, del restauro, della manutenzione, della gestione e dell'animazione del patrimonio architettonico, s'impegna a: 1. costituire, nelle varie fasi dei processi decisionali, delle strutture d'informazione, di consultazione e di collaborazione tra lo Stato, le collettivita' locali, gli istituti ed associazioni culturali ed il pubblico; 2. favorire lo sviluppo del mecenatismo e delle associazioni a scopo non lucrativo che operano nel settore.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art14 · fonte del testo