[1]Articolo XV

[2]A qualsiasi Governo membro che sia in ritardo di due anni nel versamento dei suoi contributi saranno negati tutti i diritti e i benefici accordati ai Governi membri dalla convenzione e dai regolamenti fino a che non abbia pagato i contributi pendenti.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~convenzione-artxv · fonte del testo