[1]Articolo II

[2]L'Organizzazione ha carattere consultivo e puramente tecnico. Scopo dell'Organizzazione e' di assicurare: (a) Il coordinamento delle attivita' degli uffici idrografici nazionali; (b) La maggiore uniformita' possibile nelle carte e nei documenti nautici; (c) L'adozione di metodi sicuri ed efficienti per l'esecuzione e l'utilizzazione dei rilevamenti idrografici; (d) Lo sviluppo delle scienze nel campo della idrografia, e delle tecniche impiegate per i rilevamenti oceanografici.

Testo vigente dal 17 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-15;925~convenzione-artii · fonte del testo