Il governo della Repubblica italiana notifichera' agli Stati contraenti:

  • a)tutte le firme;
  • b)il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e di qualsiasi dichiarazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2;
  • c)l'entrata in vigore della Convenzione;
  • d)ogni modifica apportata alla Convenzione in conformita' dell'articolo 33.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art37 · fonte del testo