La Convenzione sara' sottoposta alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione, conformemente alle norme costituzionali degli Stati contraenti. Essa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il governo della Repubblica italiana avra' ricevuto l'ultima notifica dell'avvenuto espletamento di tali formalita'.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art36 · fonte del testo