1. - Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di funzionamento. 2. - Tutte le entrate e le spese dell'Istituto devono formare oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio. Le disposizioni regolamentari finanziarie enumerano le entrate dell'Istituto. 3. - L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. 4. - Le entrate e le spese sono espresse in lire italiane.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art18 · fonte del testo