[1]Applicazione di disposizioni piu' favorevoli

[2]Tutte le disposizioni eventualmente piu' favorevoli in materia di trasporti marittimi e terrestri, contenute in convenzioni generali tra la Repubblica italiana e la Repubblica Popolare Federativa Jugoslava, verranno applicate rispettivamente ai servizi marittimi e terrestri di cui al presente Accordo.

Testo vigente dal 2 agosto 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;920~art31 · fonte del testo