[1]dell'Agenzia

[2]Gli Stati Parte in conformita' al par. 3 dell'art. primo e senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione, incaricano l'Agenzia di:

  • a)raccogliere e divulgare agli Stati Parte ed agli Stati Membri le informazioni concernenti:
  • i)gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione in casi di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;
  • ii)i metodi, le tecniche ed i risultati disponibili dei lavori di ricerca relativi agli interventi in caso di incidenti nucleari o di situazioni di emergenza radiologica;
  • b)Fornire su richiesta il proprio aiuto ad uno Stato Parte o ad uno Stato Membro, per una qualsiasi delle questioni qui di seguito elencate o per altre questioni pertinenti:
  • i)l'elaborazione di piani di emergenza in caso di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica, nonche' di un'adeguata legislazione;
  • ii)la messa a punto, di adeguati programmi di formazione per il personale chiamato ad intervenire in casi di incidenti nucleari e di situazioni di emergenza radiologica;
  • iii)trasmissione delle domande di assistenza e di informazioni pertinenti in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;
  • iv)messa a punto di programmi, procedure ed adeguate norme di controllo della radioattivita';
  • v)effettuazione di studi per determinare la possibilita' di installare adeguati sistemi di controllo della radioattivita';
  • c)Mettere a disposizione di uno Stato Parte o di uno Stato Membro che richieda assistenza in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica risorse appropriate stanziate in vista di effettuare una valutazione iniziale dell'incidente o della situazione di emergenza;
  • d)Proporre i suoi buoni uffizi agli Stati Parte o agli Stati Membri in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica;
  • e)stabilire e mantenere il collegamento con le Organizzazioni Internazionali pertinenti al fine di ottenere e scambiare le informazioni ed i dati pertinenti, e fornire un elenco di dette Organizzazioni agli Stati Parte, agli Stati Membri ed alle Organizzazioni summenzionate.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art5 · fonte del testo