1. Il Direttore Generale dell'Agenzia e' il depositario della presente Convenzione. 2. Il Direttore Generale dell'Agenzia notifichera' tempestivamente agli Stati Parte ed a tutti gli altri Stati:

  • a)ogni firma della presente Convenzione o di ogni Protocollo di emendamento:
  • b)ogni deposito di strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo alla presente Convenzione o ad ogni Protocollo di emendamento;
  • c)ogni dichiarazione o ritiro di dichiarazione effettuati in conformita' agli articoli 8, 10 e 13;
  • d)ogni dichiarazione di applicazione provvisoria della presente Convenzione effettuata in conformita' all'art. 15;
  • e)l'entrata in vigore della presente Convenzione e di ogni eventuale emendamento;
  • f)Ogni denuncia effettuata in conformita' all'articolo 17.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art18 · fonte del testo