DEPOSITARIO 1. Il Direttore generale dell'Agenzia sara' il Depositario dalla presente Convenzione. 2. Il Depositario informera' le Parti Contraenti:

  • i)della firma della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, secondo l'Articolo 30;
  • ii)della data dalla quale la Convenzione entra in vigore secondo l'articolo 31;
  • iii)delle notifiche di denuncia della Convenzione effettuate in conformita' con l'articolo 33 e della data relativa;
  • iv)degli emendamenti proposti alla presente Convenzione sottoposti dalle Parti Contraenti, degli emendamenti adottati dalla Conferenza Diplomatica corrispondente o dalla riunione delle Parti Contraenti, e della data di entrata in vigore di detti emendamenti in conformita' con l'articolo 32.

Testo vigente dal 4 febbraio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;10~convenzione-art34 · fonte del testo