1 - I documenti e le dichiarazioni contenenti informazioni sui fatti forniti da una qualsiasi Parte ai Conciliatori potranno essere ressi pubblici a meno che una Parte o la maggioranza dei Conciliatori disponga diversamente. 2 - Tali documenti ed informazioni forniti da una Parte possono essere dalla medesima presentati in appoggio al proprio caso nei procedimenti successivi insorgenti dalla stessa controversia e tra le stesse Parti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art41 · fonte del testo